L'OGH respinge il reclamo di Wöginger nel procedimento "Postenschacher"
Vienna, 22 luglio 2026
AI-generated image (z-image via Kie.ai)
Summary
La Corte Suprema ha respinto il reclamo dell'ex capogruppo parlamentare dell'ÖVP August Wöginger contro la procedura della Procura nel processo "Postenschacher" di Linz. La pena inflitta a Wöginger nel maggio 2026 in relazione a un'assegnazione di incarichi all'Ufficio finanziario di Braunau resta dunque in vigore.
Vienna, 22 luglio 2026
La Corte Suprema (OGH) ha respinto il reclamo dell'ex capogruppo dell'ÖVP August Wöginger contro la procedura della Procura nel processo "Postenschacher" di primo grado di Linz e ha deciso che il diritto fondamentale a un equo processo era stato rispettato.
Come emerge da una decisione dell'OGH pubblicata in forma anonima su internet all'inizio di luglio 2026, il reclamo contro l'ordinanza dell'Oberlandesgericht (OLG) di Linz del novembre 2025 è stato respinto. L'OGH è giunto alla conclusione che il diritto fondamentale a un equo processo era garantito e non ha accolto la richiesta di Wöginger di rinnovazione del procedimento penale. Del respingimento aveva riferito per prima il "Standard" (online) mercoledì.
Motivazione dell'OGH
Wöginger aveva chiesto la rinnovazione del procedimento penale perché riteneva violato il proprio diritto fondamentale a un equo processo ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'OGH non ha condiviso questa interpretazione e nella sua motivazione ha sottolineato che anche un'eventuale CEDU applicabile non porterebbe, in questo caso, a un risultato diverso. Il consenso alla diversione dichiarato dalla Procura in udienza principale non fonda, testualmente l'OGH, "kein grundrechtlich geschütztes Vertrauen auf die endgültige Beendigung des Verfahrens".
La decisione dell'OGH reca il numero di fascicolo 12Os46/26w ed è datata 1° luglio 2026. I giudici supremi hanno pubblicato una motivazione in senso stretto solo in forma abbreviata e anonima. La versione anonimizzata è consultabile tramite il sistema di informazione giuridica (RIS) federale.
Contesto: il caso "Postenschacher"
Il procedimento ha origine dal cosiddetto caso "Postenschacher" legato all'Ufficio finanziario di Braunau. Wöginger aveva dovuto rispondere davanti al tribunale nell'ottobre 2025 perché gli veniva contestata, in relazione a un'assegnazione di incarichi, l'istigazione all'abuso d'ufficio. Il processo di primo grado dinanzi al Landesgericht di Linz si era concluso per Wöginger inizialmente in modo sorprendentemente rapido: aveva accettato un'offerta di diversione della Procura, impegnandosi a pagare una sanzione pecuniaria di 44.000 euro, con cui il procedimento si sarebbe dovuto chiudere senza una condanna.
La Procura economica e anticorruzione (WKStA) aveva tuttavia ritirato l'offerta di diversione e insistito per una condanna ordinaria. L'OLG di Linz, nel novembre 2025, aveva dato ragione a un reclamo di Wöginger contro tale decisione, stabilendo che la WKStA fosse di principio vincolata al consenso una volta espresso per la diversione. Questa decisione linzese aveva aperto la strada alla diversione e quindi a una chiusura del procedimento senza udienza principale.
In seguito si è comunque giunti a una condanna: Wöginger è stato infine condannato nel maggio 2026 a una pena detentiva condizionata di sette mesi e a una pena pecuniaria incondizionata di 43.200 euro. Contro questa condanna era diretto il reclamo all'OGH, che ora è stato respinto.
Iter processuale e sentenza
Con l'attuale ordinanza dell'OGH, l'azione penale sul caso "Postenschacher" è per ora definitivamente chiusa dal punto di vista di Wöginger. Se e in che forma siano ancora aperte conseguenze di diritto civile o amministrativo non emerge dalle informazioni disponibili.
Sul piano processuale, il reclamo era diretto contro l'ordinanza dell'OLG del novembre 2025, con cui l'OLG di Linz intendeva vincolare la WKStA al consenso alla diversione. Respingendo il reclamo, l'OGH ha confermato l'efficacia della decisione linzese, senza però rivalutare la situazione di fatto sottostante. La questione centrale del procedimento era se la Procura potesse revocare unilateralmente in un secondo momento il consenso alla diversione espresso in udienza principale.
Valutazione giuridica della diversione
Dalla decisione dell'OGH si evince che i giudici supremi hanno considerato giuridicamente non problematica tale revoca. È vero che un consenso una volta espresso dall'accusa non può essere revocato arbitrariamente, se l'imputato ha compiuto atti dispositivi fidando in esso. Nel caso concreto, tuttavia, l'OGH non ha ravvisato un affidamento tutelabile di Wöginger su una chiusura definitiva del procedimento tramite diversione, poiché il procedimento a quel punto non era ancora concluso.
Il consenso alla diversione espresso in udienza principale rappresenta, secondo l'OGH, una mera dichiarazione processuale, ancora soggetta alla riserva della chiusura definitiva del procedimento. Solo con l'effettiva conclusione del procedimento attraverso un decreto di diversione del tribunale si crea la condizione di affidamento che può essere tutelata a livello costituzionale. Nel caso in esame ciò non si era verificato.
L'OGH ha sottolineato nella sua decisione che un'eventuale applicabilità della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) non cambierebbe il risultato. Anche tenendo conto della CEDU, hanno affermato i giudici supremi, il consenso alla diversione dichiarato dalla Procura in udienza principale non fonda "kein grundrechtlich geschütztes Vertrauen auf die endgültige Beendigung des Verfahrens".
Wöginger si era richiamato nel suo reclamo, tra l'altro, al fatto che la WKStA, revocando la promessa di diversione, aveva leso i suoi diritti di imputato. L'OGH non ha seguito questa argomentazione, sottolineando invece l'ampia discrezionalità della Procura nell'esercizio delle sue prerogative processuali.
Accusa di istigazione all'abuso d'ufficio
Il caso ruota attorno all'accusa secondo cui Wöginger, nel 2023, avrebbe interceduto presso l'Ufficio finanziario di Braunau a favore di un determinato candidato per la copertura di un posto dirigenziale. La WKStA vi aveva ravvisato un sospetto iniziale di istigazione all'abuso d'ufficio e aveva presentato la relativa accusa. Wöginger aveva respinto le accuse, definendo il proprio operato politicamente legittimo.
Nel processo di primo grado dinanzi al Landesgericht di Linz, la WKStA non è evidentemente riuscita a provare l'accusa nella sua interezza, ragion per cui aveva proposto una diversione. Dopo la revoca della diversione, nel maggio 2026 si è giunti a una condanna per istigazione all'abuso d'ufficio, contro la quale Wöginger non ha ora ottenuto ragione nemmeno dinanzi all'OGH.
Con la decisione dell'OGH, il procedimento penale a carico di Wöginger è definitivamente chiuso. La pena detentiva condizionata di sette mesi e la pena pecuniaria incondizionata di 43.200 euro sono dunque da eseguire, purché non siano più aperti ulteriori mezzi di impugnazione. Dalle informazioni disponibili risulta che Wöginger ha accettato la decisione dell'OGH senza annunciare ulteriori iniziative.
Rilevanza per il dibattito sulla WKStA
Il caso getta luce sul dibattito da tempo in corso riguardo al ruolo della Procura economica e anticorruzione nel perseguimento di politici e alti funzionari. I sostenitori vedono nella WKStA uno strumento necessario per fare chiarezza sulla corruzione politica, i critici le rimproverano un'interpretazione troppo ampia delle proprie prerogative. La decisione dell'OGH è destinata a entrare anch'essa in questo dibattito, poiché raffor
L'OGH respinge il reclamo di Wöginger: sentenza | quotidiano360